Efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dal debitore in buona fede a favore del cedente l’azienda
La regola di cui all’art. 2559 c.c. fa espressamente salva la buona fede del debitore ceduto, che in tal caso è liberato se paga all’alienante. Non può affermarsi che il criterio di pubblicità, di cui al medesimo articolo, escluda la rilevanza della buona fede dal momento che il dettato normativo è espressamente in questo senso e che la regola generale della pubblicità richiamata nei confronti dei terzi indicata nella prima parte del primo comma dell’art. 2559 c.c. è derogata dalla previsione della buona fede del terzo (nella specie si trattava di pagamenti effettuati dal debitore sulla base di una comunicazione effettuata dall’alienante circa la efficacia della cessione d’azienda).
Se è vero che la cessione d’azienda comporta per legge la cessione dei crediti relativi all’esercizio di essa e che la stessa, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, è ben possibile che le parti convengano una decorrenza diversa per gli effetti della cessione e tale diversa decorrenza può essere invocata dal terzo debitore a sostegno della propria buona fede.