Efficacia probatoria del verbale dell’assemblea ordinaria
Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali ha efficacia probatoria poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo delle attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti. Tuttavia, non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, se i soci non assolvano a detto onere probatorio su di essi incombente, non possono mettere in discussione quanto documentato dal verbale.
Dalla delibera dell’assemblea dei soci di s.r.l. che, rimuovendo ex post i limiti del potere rappresentativo degli amministratori, faccia propri ex tunc gli effetti degli atti compiuti dall’amministratore in violazione dei limiti derivanti dal mandato conferitogli non consegue la sottrazione dell’amministratore al rischio dell’azione sociale di responsabilità, atteso che il socio di minoranza assente o dissenziente può esperirla ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. Tale azione, infatti, può essere solo oggetto di rinuncia o transazione da parte della società con le maggioranze prescritte dall’art. 2476, co. 5, c.c.
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Andrea Demarchi
Avvocato inserito in primario Studio legale in Genova, specializzato nel diritto bancario e finanziario ex parte creditoris, nonché nel diritto societario, nelle operazioni straordinarie (M&A) e in procedure...(continua)