Elementi concludenti rispetto alla simulazione del negozio di compravendita di quote sociali
Il contratto di cessione delle quote di una società a responsabilità limitata deve essere dichiarato nullo, in quanto negozio simulato, nell’ipotesi in cui sia finalizzato a eludere l’aggressione da parte dei creditori sociali.
In particolar modo, la simulazione assoluta ricorre quando le parti abbiano inteso creare solo l’apparenza del contratto, senza volere che lo stesso produca alcun effetto. Il legislatore dispone che i creditori dei soggetti contraenti il negozio possano fornire la prova della simulazione mediante qualsiasi mezzo, anche quindi per il tramite della prova testimoniale o della presunzione. Si è quindi ritenuto che siano elementi concludenti rispetto alla simulazione del negozio di compravendita: (i) la mancata prova del pagamento del prezzo da parte del simulato acquirente; (ii) il rapporto di parentela e di convivenza tra il simulato alienante e il simulato acquirente; (iii) l’intento fraudolento volto a sottrarre le quote societarie alla garanzia del credito vantato nei confronti del simulato alienante.