Emendatio del brevetto per invenzione e conversione in brevetto per modello di utilità
L’emendatio ex art. 79, co. 3, c.p.i. deve rimanere perentoriamente entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto inizialmente depositata e non ampliare l’ambito della protezione conferita dal brevetto; non sono ammesse quindi riformulazioni derivanti da combinazione di più rivendicazioni già indipendenti o generalizzazioni prive di chiaro riscontro nella domanda originariamente depositata.
L’istanza di conversione del brevetto per invenzione in brevetto per modello di utilità, pur formulabile in ogni stato e grado del processo (ed anche in sede di precisazione delle conclusioni), dev’essere richiesta dalla parte interessata, non potendo essere meramente espressa dal c.t.p. in sede di osservazioni alla bozza peritale.
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Marco Verbano
Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle...(continua)