Equo compenso in caso di proiezioni di opere su navi da crociera e legittimazione attiva di IMAIE
Il soggetto economico che provvede all’intrattenimento dei propri ospiti con proiezioni cinematografiche esercita un diritto di sfruttamento delle opere che ne integra una utilizzazione economica ed è quindi tenuto a versare un equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori.
La facoltà di stipulare accordi economici, generalmente riconosciuta alle associazioni sindacali, non comporta la facoltà di riscuotere i compensi e quindi l’art.84 Lda non attribuisce all’IMAIE una rappresentanza sostanziale, finalizzata alla riscossione, alla quale possa ricollegarsi, in forza dell’art.167, una rappresentanza processuale. Ne consegue che tale rappresentanza possa riconoscersi esistente solo in presenza di un espresso mandato, quale quelli conferiti all’IMAIE dai singoli interpreti o esecutori.
La legge sul diritto di autore contiene norme specifiche che, in un’ottica di tutela dei diritti che ne costituiscono l’oggetto, sono dirette, in deroga ai principi che regolano il processo, a facilitare l’attività di individuazione e di accertamento delle violazioni, anche nel corso del giudizio; in particolare l’art.156 bis. Il riconoscimento, nel caso concreto, alla parte che abbia agito a tutela del proprio diritto, della facoltà di avvalersi degli strumenti di indagine previsti dalla disposizione, è condizionato, prima ancora che dall’assolvimento dell’onere di individuare i documenti, gli elementi o le informazioni detenuti dalla controparte che è necessario acquisire, da un giudizio circa la ragionevole possibilità di desumere, dagli elementi di giudizio forniti, la fondatezza delle domande.
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Omar Cesana
AssociateAvvocato iscritto al foro di Milano. Attualmente lavora presso lo Studio Legale Mondini Rusconi, dove si occupa di proprietà intellettuale e food law.(continua)