Esclusione del socio accomandante di società in accomandita semplice
In assenza di specifici patti sociali, non configura una violazione delle obbligazioni sociali del socio accomandante e dunque non costituisce ai sensi dell’art. 2286 c.c. causa di esclusione la irreperibilità del socio o la sua insolvenza, atteso che le uniche obbligazioni ravvisabili nei confronti del socio accomandante – mero socio di capitali – sono quella del versamento del capitale, oltre agli specifici obblighi previsti dalla legge, quale l’obbligo di non concorrenza.