Esclusione del socio amministratore di società di persone e contestuale revoca della facoltà di amministrare. Ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.
Quando il socio amministratore compie atti contrastanti non solo con i doveri inerenti al rapporto gestorio, ma anche con gli obblighi ad esso incombenti quale socio, tali fatti ben possono costituire presupposto, oltre che della revoca per giusta causa della facoltà di amministrare, anche per l’esclusione dalla società ai sensi dell’art. 2286, co.1, c.c., quando si connotino in termini di gravità tale da compromettere il conseguimento dell’oggetto sociale.
È ammissibile l’esclusione di un socio di una società di persone per mezzo di ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. qualora il giudice della cautela ravvisi prima facie fondata la futura (ma eventuale) domanda di merito proposta al fine di ottenere l’esclusione ex art. 2287, co. 3, c.c.
È ammissibile il ricorso alla procedura cautelare prevista dall’art. 700 c.p.c. per conseguire giudizialmente la revoca dell’amministratore di società di persone, malgrado si tratti di anticipare gli effetti dell’azione prevista dall’art. 2259, co. 3, c.c.; ciò se ed in quanto sussistano la reiterazione di comportamenti illegittimi che ostacolino il normale funzionamento della società e l’estrema difficoltà nel ripristino dello status quo ante.
Con riferimento ai rapporti tra le due domande, se la revoca della qualifica di amministratore non costituisce di per sé anche causa di esclusione del socio, salvo il ricorrere degli specifici presupposti di legge per quest’ultima pronuncia. In particolare, per verificare la ricorrenza dei presupposti occorre verificare se i poteri di amministrazione discendano unicamente dalla posizione di socio – nel qual caso l’esclusione del socio determina sempre anche il venire meno della qualità di amministratore – ovvero se dipendano da uno specifico incarico conferito con il contratto sociale ovvero con atto separato (nel caso di specie il Tribunale ha accolto la domanda cautelare e disposto sia l’esclusione del socio che la revoca dello stesso dalla carica di amministratore dal momento che il potere di amministrazione discendeva dallo statuto, in cui era previsto che l’amministrazione spettasse congiuntamente ai due soli soci della società).