15 Febbraio 2016

Esclusione del socio da un’associazione e rilevanza del vincolo associativo

L’art. 24, co. 3, c.c., nello stabilire che un membro escluso dall’associazione possa ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli sia stata notificata la delibera assembleare di esclusione, risulta espressione di un principio in virtù del quale il decorso del termine di decadenza va individuato nel momento in cui l’associato ha avuto in ogni caso un’effettiva conoscenza della determinazione dell’assemblea.

La competenza assembleare prevista dall’art. 24, co. 3, c.c. è derogabile dallo statuto, che può affidare la decisione di esclusione al consiglio direttivo.

Costituisce grave motivo idoneo a legittimare l’esclusione, il comportamento formalmente legittimo di un associato ritenuto in concreto indegno, asociale o immorale, dal quale siano derivati danni morali o materiali all’associazione. Invero il vincolo associativo deve trovare fondamento in un legame di fiducia e rispetto, ragion per cui, secondo una logica di bilanciamento degli interessi in gioco (dell’associato e dell’associazione), anche i rimedi previsti a tutela del singolo associato devono essere da questo azionati in osservanza dei principi propri di una corretta convivenza associativa.

La nullità della testimonianza resa da persona incapace deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, ai sensi dell’art. 157, co. 2, c.p.c., salvo che il procuratore della parte interessata non sia stato presente all’assunzione del mezzo istruttorio, potendosi in tal caso eccepire la nullità nell’udienza successiva. Pertanto la suddetta nullità, in mancanza di tempestiva eccezione, deve intendersi sanata, senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, proposta a norma dell’art. 246 c.p.c., possa ritenersi comprensiva dell’eccezione di nullità della testimonianza.

Ai sensi dell’art. 246 c.p.c. l’incapacità a testimoniare, data dall’interesse a proporre domanda o a contraddire di cui all’art. 100 c.p.c., comporta la nullità della deposizione se eccepita dalla parte interessata al momento della deposizione o nella prima difesa successiva, altrimenti si intende sanata ai sensi dell’art. 157 c.p.c.; resta comunque il potere del giudice di procedere alla valutazione dell’attendibilità del testimone, tenuto conto anche della situazione potenzialmente produttiva di incapacità (Cass. n. 8358/2007; Cass. n. 380/2007).

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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