Esclusione del socio di cooperativa edilizia di abitazione, decadenza dall’assegnazione in godimento dell’alloggio e competenza del Tribunale delle imprese
Ai sensi dell’art. 2 D.L. n. 1/2012, convertito nella L. n.27/12, le Sezioni Specializzate in materia di impresa sono competenti per le cause ed i procedimenti relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l’estinzione di un rapporto societario (comma 2), nonché per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con le prime (comma 3). Sussiste, pertanto, la competenza del Tribunale delle imprese in ordine all’accertamento della legittimità dell’esclusione del socio di società cooperativa edilizia di abitazione, della conseguente decadenza del medesimo dall’assegnazione in godimento dell’alloggio e, per l’effetto, del diritto della società all’immediato rilascio in suo favore dell’immobile assegnato.