Esclusione del socio di cooperativa edilizia per morosità e competenza del Tribunale delle imprese
È legittima la delibera di esclusione del socio di cooperativa edilizia il quale, una volta assegnatario di unità abitativa, non corrisponda il canone mensile previsto dallo statuto sociale.
Sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa a conoscere della domanda di condanna del socio escluso al pagamento dei canoni insoluti e della somma dovuta a titolo di occupazione illegittima dell’immobile per il periodo successivo alla delibera di esclusione, in quanto causa oggettivamente connessa alla domanda di accertamento della legittimità di detta delibera.
Nelle «ragioni di connessione» di cui all’art. 3, comma 3°, d. l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, è compresa soltanto la connessione oggettiva “propria”, ma non quella “impropria”.