Esclusione del socio per cause statutarie
I soci di società a responsabilità limitata, che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, possono sottoporre alla decisione assembleare determinati argomenti (ex art. 2479, comma 1, c.c.), rientrandovi dunque anche, per via estensiva, il potere di convocazione diretta su quegli stessi argomenti, anche in contrasto con la diversa opinione degli amministratori (art. 2479 comma 1 c.c.). Tale potere è configurato anche in deroga alle diverse previsioni statutarie – che non possono dunque neutralizzare, comprimendolo, tale diritto attribuito al singolo socio -, e comunque senza necessità di ricorrere ad alcun provvedimento del Tribunale, non essendo prevista con riferimento alle società a responsabilità limitata una norma quale l’art. 2367 c.c. dettata per le società per azioni.
Il socio di società a responsabilità limitata può essere escluso, oltreché per cause legali, per cause statutarie, rispetto alle quali l’art. 2473 c.c. richiede però il duplice requisito: della specificità, per cui non è dunque sufficiente prevedere una generica causa di esclusione per “gravi inadempienze”, dovendo essere specificate quelle particolari condotte ritenute idonee a determinare l’esclusione ed essendo questa legittima solo al verificarsi di quelle specifiche fattispecie previste ex ante nell’atto costitutivo; e della giusta causa, in base al quale tali fattispecie devono consistere in condotte realmente idonee a compromettere le finalità sociali, ossia scelte che – pur previste nello Statuto – siano incompatibili con la prosecuzione del rapporto di fiducia.
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Fabrizio Marchetti
AvvocatoAvvocato in Udine e Pordenone. Ha conseguito a pieni voti la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Udine. Ha svolto attività di consulente legale esterno in favore di una società...(continua)