Esclusione del socio per gravi inadempienze: prova dell’avvenuta violazione dell’obbligo di non concorrenza. Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa
La circostanza che un socio di s.n.c. abbia lavorato part-time presso l’azienda di una società concorrente non dimostra che egli sia socio di fatto di tale seconda società, potendo lo stesso aver lavorato come dipendente. Infatti, in base all’art. 2301 c.c. il socio, senza il consenso degli altri soci, non può esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente (ben potendo invece prestare la propria opera come dipendente presso altra azienda).
La competenza di una causa in cui è parte una s.n.c. non spetta alla sezione specializzata del Tribunale dell’Impresa ma appartiene al giudice monocratico. Invero, secondo quanto disposto dall’art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall’art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, in materia societaria, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti per le cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata (oltre che le imprese cooperative, le mutue assicuratrici, le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n. 1435/2003, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento).