Esclusione del socio per inadempimento dell’obbligo di conferimento
L’articolo 2466 c.c. fa riferimento a due distinti termini dallo scadere dei quali derivano diverse conseguenze: il termine prescritto per il versamento – che può essere stabilito dalla legge o, come nel caso di specie, dall’organo amministrativo, in forza di espressa clausola contenuta nell’atto costitutivo – allo scadere del quale il socio inadempiente può ritenersi “moroso”, con la conseguente impossibilità di partecipare alle decisioni dei soci, ai sensi del quarto comma; un secondo termine (di trenta giorni) indicato dagli amministratori nella diffida che possono inviare dopo la scadenza del primo termine, verificatasi la quale, qualora non ritengano utile promuovere l’azione esecutiva per ottenere il conferimento, possono iniziare la procedura di vendita in danno della quota o di esclusione del socio moroso prevista dal secondo e dal terzo comma dello stesso articolo.
Decorsi i termini sopra richiamati deve ritenersi legittima la condotta della società che ha rifiutato l’adempimento tardivo da parte del socio moroso.