Esclusione di socio accomandatario e formalità della decisione
Ai sensi dell’art. 2287 c.c., applicabile anche ai soci accomandatari di una s.a.s. mercé il rinvio dell’art. 2318, l’esclusione di un socio di una società di persone non richiede la convocazione dell’assemblea dei soci e l’espressione della volontà in sede assembleare, essendo sufficiente che essa sia decisa dalla maggioranza dei soci – a prescindere dalle modalità di espressione di tale volontà – e che essa sia comunicata al socio escluso, sì da porre quest’ultimo in condizione di esercitare la facoltà di opposizione avanti al Tribunale nel termine previsto di trenta giorni
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)