Esclusione di un socio da una società cooperativa edilizia per morosità nel pagamento dei canoni di locazione dell’alloggio sociale occupato
In caso di delibera del C.d.A. di una società cooperativa edilizia in relazione all’esclusione di un socio per grave inadempienza nel pagamento dei canoni di locazione dell’unità abitativa occupata, lo stesso decade dal godimento dell’alloggio sociale in virtù della conseguente risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti tra la società e il socio.
A causa della sua esclusione dalla società, divenendo l’ex socio detentore dell’alloggio senza valido titolo, costui ha il conseguente obbligo di rilascio e restituzione alla cooperativa di tale unità immobiliare.
Oltre ai canoni di locazione scaduti e non versati fino all’adozione della delibera consiliare, il socio escluso è inoltre tenuto a pagare l’indennità di occupazione sine titulo maturata dalla data della risoluzione del rapporto inerente al godimento dell’alloggio sino al suo effettivo rilascio, dovendo tale somma identificarsi nel canone contrattuale di assegnazione dell’alloggio sociale.
Non può invece essere accolta la domanda della società cooperativa nei confronti dell’ex socio inerente al pagamento da parte dello stesso delle spese accessorie fino all’effettivo rilascio dell’unità immobiliare. La produzione – oltre al contratto di assegnazione in godimento – della fattura per dimostrare tale credito è di per sé inidonea alla prova del credito, in quanto documento autoprodotto dal creditore.
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Tommaso Carcaterra
Laureato presso l'Università degli Studi di Milano. Praticante avvocato presso lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.(continua)