Esclusione per morosità del socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa
La sezione specializzata in materia di impresa è competente a decidere le controversie relative alla legittimità dell’esclusione di un socio di cooperativa (e, quindi, all’eventuale estinzione del rapporto societario) nonché alle domande connesse di accertamento e di condanna.
Nelle cooperative a proprietà indivisa le singole unità immobiliari vengono assegnate ai soci in godimento, senza alcun trasferimento di proprietà. Gli alloggi rimangono di proprietà della cooperativa fino al suo scioglimento e al successivo trasferimento degli immobili agli enti individuati dalla legge.
E’ legittima la delibera di esclusione del socio inadempiente all’obbligo di pagamento dei canoni, previa notifica – se statutariamente prevista – di un invito a sanare l’inadempimento entro un dato termine. La delibera estingue il rapporto sociale, con la conseguenza che l’eventuale adempimento tardivo non gode di efficacia sanante potendo al più ridurre le pretese economiche della cooperativa.
A seguito dell’esclusione la cooperativa ha il diritto di ottenere il rilascio immediato dell’unità immobiliare e il pagamento tanto dei canoni maturati quanto dell’indennità per l’occupazione sine titulo sino alla liberazione effettiva dell’alloggio. Trattandosi di debito di valuta sono applicabili gli interessi convenzionali dalle singole scadenze ma non la rivalutazione monetaria.
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Luigi Garofalo
Avvocato del Foro di Milano. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e, dal 2012, Associato dello studio BonelliErede.(continua)