Esclusione per morosità del socio di una cooperativa edilizia e determinazione della misura dell’indennità di occupazione
La prescrizione statutaria – la quale prevede che l’indennità di occupazione di un bene immobile assegnato da una società cooperativa a uno dei propri soci, successivamente escluso dalla società, vada calcolata nella misura corrispondente al canone di godimento, comprensivo delle spese di utilizzo dell’immobile – è conforme a quanto statuito dall’art. 1591 c.c. (danni da ritardata restituzione di bene locato). Infatti, la disposizione sancita dall’art. 1591 c.c. costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo, per l’ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più il titolo. In queste ipotesi, al vantaggio che consegue il concessionario da tale utilizzazione consegue un danno per il concedente, che ha come misura certa il corrispettivo periodico che era stato stabilito nel contratto, salva la prova del maggior danno (Cass. civ., sez. I, 29/11/2000, n. 15301).
L’obbligo del conduttore a norma dell’art. 1591 c.c. di dare il corrispettivo convenuto fino alla data della riconsegna della cosa locata, salvo maggior danno, integra un debito di valuta di natura contrattuale, analogo a quello di pagamento del canone di locazione, con la conseguenza che come tale non è suscettibile di rivalutazione monetaria, bensì produce interessi dal giorno della domanda, salvo il maggior danno, a norma dell’art. 1224, co. 2, c.c., ove allegato e dimostrato (Cass. civ., sez. III, 12/07/1993, n. 7670).