Esercizio dell’azione di responsabilità in s.r.l. in sede di opposizione a procedimento monitorio. Rappresentazione contabile dei rimborsi per le spese.
È da qualificarsi quale azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. la domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione nel procedimento monitorio ex art. 645 c.p.c. avente ad oggetto la condanna al risarcimento dei maggiori danni – o loro compensazione con l’asserito credito di cui al decreto ingiuntivo – derivanti dalla mala gestio dell’amministratore di società a responsabilità limitata (ricorrente, nel caso di specie, per la condanna della società al pagamento del proprio compenso).
I rimborsi delle spese di trasferta sopportate in ragione dell’ufficio di amministratore di s.r.l. – in thesi illegittimi perché non determinati nell’atto costitutivo né oggetto di esplicita deliberazione dell’assemblea o discussi espressamente dall’assemblea che approva il bilancio d’esercizio – devono avere rappresentazione contabile quali «crediti verso amministratori per compensi non dovuti» da imputarsi a stato patrimoniale e non quali generici costi per «rimborso spese» imputati a conto economico o assorbiti fra i «debiti verso amministratori per compensi»; in tali casi non si verserebbe nella fattispecie di rimborsi spese non dovuti ma si darebbe il caso di una violazione dei principi bilancistici che presiedono la redazione dei conti annuali delle società di capitali.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Giovanni Maria Fumarola
Dottore magistrale in giurisprudenza cum laude all'Università commerciale Luigi Bocconi – Cultore ed assistente in diritto commerciale all'Università cattolica del Saro Cuore e all'Università degli Studi di Brescia...(continua)