Esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria in caso di maggiore difficoltà di esazione coattiva delle proprie ragioni
Ai sensi dell’art. 2901 c.c., per integrare il requisito del pregiudizio alle ragioni dei creditori, richiesto dalla norma, è sufficiente anche la mera maggior difficoltà di esazione coattiva delle proprie ragioni a fronte di una trasformazione in valori più difficilmente liquidabili dei beni integranti la garanzia ex art. 2740 co. 1° c.c.
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Carolina Gentile
Dottoranda presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum di Diritto Commerciale).(continua)