Estinzione di società di diritto inglese e sorte del patrimonio immobiliare sito in Italia
Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili e immobili di proprietà di società di diritto straniero sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano, secondo il disposto dell’art. 51, l. n. 218/1995.
Ai beni immobili siti in Italia di proprietà di una società di diritto inglese cancellata dall’equivalente inglese del registro delle imprese (il Register of Companies for England and Wales) non si applica il par. 1012 del Companies Act inglese secondo cui, quando una società viene cancellata in assenza di una procedura di liquidazione, i suoi beni divengono bona vacantia e la Corona ne diviene proprietaria. Tale disposizione ha infatti un’applicazione strettamente territoriale.
Ne consegue che, qualora alla cancellazione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, i beni siti in Italia non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.
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Diletta Lenzi
Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di...(continua)