Estinzione di società di persone
L’art. 2275 prevede che laddove sia accertata dai soci l’esistenza di una causa di scioglimento della società ex art. 2272 c.c. , si dia ingresso alla liquidazione con nomina di un liquidatore da parte degli stessi soci o in loro vece da parte del presidente del tribunale, senza che la fase della liquidazione possa essere ab origine elusa con irrituale dichiarazione di estinzione della società da parte del tribunale.