Estinzione di trust liquidatorio e successione nel passivo trust
Successivamente all’atto di estinzione del trust liquidatorio, con il quale trustee e guardiano unilateralmente dispongono il trasferimento del fondo in trust alla curatela del sopravvenuto fallimento della società disponente, il trustee non può essere considerato successore – né particolare né universale – del trust.
Il trustee di trust liquidatorio non è legittimato a proporre opposizione contro l’ingiunzione di pagamento intimata nei confronti della società disponente, atteso che il trustee non succede a quest’ultima, la quale mantiene invece la propria personalità giuridica.