Facoltà dell’arbitratore nominato ai sensi dell’art. 1349 comma 1 c.c. e ricorso al giudice per mancata determinazione
Le valutazioni dell’arbitratore, pur connotate da un certo margine di soggettività in quanto volte alla ricerca dell’equilibrio tra le prestazioni contrapposte e gli interessi economici in gioco, devono farsi secondo criteri obbiettivi, desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto si iscrive, in quanto tali suscettibili di dare luogo ad un controllo in sede giudiziale circa la loro applicazione nel caso in cui la determinazione dell’arbitro sia viziata da iniquità o erroneità manifesta. Va da sé che la soggezione al controllo implica anche, di norma, tanto più se esistano margini di opinabilità, che l’arbitratore dia adeguata giustificazione delle scelte compiute. I criteri di stima correnti nel “settore economico in cui il contratto [..] si iscrive” sono regole suppletive che l’arbitratore può utilizzare in ragione del semplice affidamento del mandato a determinare la prestazione secondo equo apprezzamento.
Rientra nell’autonomia delle parti restringere e orientare l’apprezzamento del terzo, indicando i criteri a cui dovrà attenersi nello svolgimento del mandato.
È possibile che il mandato contenga, anche intenzionalmente, lacune che il terzo arbitratore deve colmare e che lascino margini al suo libero apprezzamento. Tali lacune non comportano, nondimeno, invalidità per indeterminatezza della clausola di arbitraggio, questo perché l’arbitratore continua ad avere a disposizione, come regole suppletive, i criteri di valutazione correnti nel settore.
Ai sensi dell’art. 1349 comma 1 c.c. per “mancanza della determinazione del terzo” deve intendersi non solo l’ipotesi in cui l’arbitratore, dopo aver accettato l’incarico, non abbia potuto o voluto eseguirlo, ma anche il caso di rifiuto o impedimento del terzo designato ad accettare la nomina o incompletezza dell’atto di determina.
Nel caso in cui i contraenti non abbiano raggiunto l’accordo sul nome dell’arbitratore ovvero una di esse abbia intralciato la nomina, la parte interessata all’esecuzione del contratto ha facoltà di adire il giudice e chiedere in unico giudizio sia il completamento del contratto, sia la sua esecuzione.
22 novembre 2019
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Carolina Gentile
Dottoranda presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum di Diritto Commerciale).(continua)