Fallimento di s.r.l. e presupposti per l’esercizio dell’azione individuale di responsabilità ex art. 2476, co. 6, c.c.
L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, co. 3, c.c. è precluso al socio di una società a responsabilità limitata fallita, in quanto, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, la legittimazione a proporre tale azione si trasferisce al curatore fallimentare ai sensi degli artt. 43 e 146 l.f.
L’esercizio dell’azione di individuale di responsabilità ex artt. 2395 e 2476, co. 6, c.c. a carico di amministratori di una società di capitali fallita presuppone, a pena di inammissibilità, la prospettazione di un danno direttamente causato al patrimonio del socio dalla condotta degli amministratori, quale ipotesi di danno caratteristica di tale azione e diversa dal danno indiretto subito dal socio in conseguenza del depauperamento del patrimonio sociale.