Fattispecie e prova dell’attività di direzione e coordinamento
L’attività di direzione e coordinamento costituisce un’attività di fatto, giuridicamente rilevante, che si esprime principalmente come influenza dominante sulle scelte e determinazioni gestorie degli amministratori della società eterodiretta che ne sono i naturali referenti e destinatari; perciò per “attività di direzione e coordinamento” deve intendersi l’esercizio in concreto di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa, cioè sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali; si tratta dell’espressione di un potere di ingerenza che si esplica attraverso un flusso costante di istruzioni impartite alla società eterodiretta che si traspongono in decisioni dei suoi organi. L’attività di “coordinamento” realizza un sistema di sinergie tra diverse società del gruppo nel quadro di una politica strategica complessiva, estesa all’insieme delle società, mentre l’attività di “direzione” individua una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa ossia sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali.
L’attività direttiva rilevante ai fini dell’applicazione sia dell’art. 2497 c.c. sia dell’art. 2497-bis c.c. è quella che interferisce con la gestione dell’impresa e si ingerisce in essa l’attività in questione, e la responsabilità che dal suo esercizio abusivo può prescindere dall’esistenza di un controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., realizzandosi attraverso l’esercizio effettivo del potere di una società di dirigere e coordinare altre società secondo un progetto unitario.
Ai fini della configurabilità dell’esercizio di attività da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. il ricorso alla presunzione ex art. 2497-sexies c.c. non soddisfa pienamente l’onere probatorio, essendo necessario, per colui che agisce ex art. 2497 c.c., allegare gli elementi costitutivi dell’abuso dell’attività da direzione e coordinamento dovendo provare l’esercizio in fatto dell’eterodirezione con riguardo alle operazioni gestorie contestate.
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Edoardo Cecchinato
Avvocato presso il Foro di Venezia. Dottorando in Diritto dell'Economia presso il Corso di Dottorato in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova.(continua)