Ai sensi dell’art. 2495 c.c. l’estinzione di una società susseguente alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese non determina un fenomeno successorio in capo al liquidatore nella posizione dell’ente estinto, con conseguente legittimazione dello stesso in relazione alla pretesa attinente al debito sociale.
La responsabilità del liquidatore ex art. 2945 c.c. ha natura di responsabilità aquiliana da fatto illecito ed è pertanto soggetta al regime probatorio di cui all’art. 2043 c.c., che richiede la dimostrazione del fatto dannoso, dell’esistenza e dell’ammontare del danno nonché del nesso causale.
La domanda diretta a ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto comporta un’ipotesi di litisconsorzio necessario non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti nei soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l’altro o gli altri stipulanti.
La delegazione di pagamento di cui agli artt. 1268 e 1269 c.c. – consistente nell’incarico conferito da un soggetto, delegante, ad un altro soggetto, delegato, di pagare ad un terzo, delegatario – può essere utilizzata nel caso in cui il delegante è creditore del delegato ed attraverso l’incarico a quest’ultimo utilizzi il proprio credito verso tale soggetto per estinguere un proprio debito verso il delegatario.