Fideiussione ordinaria e onere probatorio in materia di illeciti antitrust
Ai fini dell’accertamento dell’illecito antitrust, sussiste l’onere di allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di un’intesa illecita all’epoca della sottoscrizione del contratto impugnato.
L’onere probatorio non è assolto qualora manchi la dimostrazione di un’intesa avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie per operazioni specifiche.
La semplice presenza nei contratti di pattuizioni che derogano alle norme civilistiche menzionate in materia di fideiussione non possono di per se, in quanto norme pacificamente derogabili, determinare alcun illecito antitrust, posto che la condizione per ritenere integrata tale violazione delle regole del mercato è che la loro applicazione tendenzialmente uniforme e coordinata da parte degli operatori del settore determini come sua conseguenza una restrizione delle possibilità di scelta del consumatore.