Fideiussioni omnibus: rilievo ufficioso della nullità parziale, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e conservazione degli atti
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto (fideiussioni omnibus stipulate nel 2007, asseritamente in conformità allo schema ABI sanzionato dal Provvedimento di Bankit del 2005) ha il potere-dovere di rilevare una fattispecie di nullità parziale, lasciando poi libere le parti di mantenere inalterate le domande originarie: una volta che queste abbiano confermato in sede di precisazione delle conclusioni le domande di nullità totale, omettendo un’espressa istanza di accertamento della nullità parziale, deve rigettare l’originaria pretesa.
L’art. 1419 c.c. ammette che la nullità di singole clausole contrattuali si estenda all’intero contratto solo ove l’interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un’esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.