Finanziamenti soci e sequestro conservativo
Il credito di un socio di s.r.l. alla restituzione di un finanziamento postergato ex art. 2467 c.c. può in astratto essere cautelato con il sequestro conservativo, dovendosi affermare comunque la sussistenza del diritto al rimborso che potrà ammettersi anche durante la vita della società. Da ciò deriva il diritto alla conservazione della garanzia patrimoniale generica anche a favore del creditore postergato. E’ indubbio che il credito per finanziamento soci postergato non può essere equiparato tout court al conferimento di capitale di rischio e che esso rimane pur sempre un credito sicché – considerata l’ammissibilità del sequestro conservativo a tutela del credito non esigibile (Cass., n. 2445 del 1970; Cass., n. 2573 del 1966) – la relativa garanzia generica deve poter essere conservata a fronte di un concreto timore della sua perdita. D’altro canto, tuttavia, si deve sottolineare che il fondamento della postergazione risiede pur sempre nella circostanza che il finanziamento sia stato concesso “in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” (art. 2467 comma 2 c.c.). Invero – individuato il titolo della postergazione, anche nel corso della vita sociale, in una situazione di crisi paragonabile all’insolvenza temporanea, suscettibile dunque sia di risolversi positivamente (eventualmente anche e proprio grazie ai finanziamenti dei soci) sia di protrarsi anche a lungo, e nel presupposto che nelle s.r.l. i soci, anche se non partecipano direttamente all’amministrazione, in ragione di rapporti in essere tra loro e con la società, sono a conoscenza della sua situazione economico-patrimoniale o possono esserlo (art. 2476 comma 2 c.c.) – il socio finanziatore non può lamentare la diminuzione della garanzia patrimoniale (di per sé residuale) riservata al suo credito, esigua e suscettibile di deterioramento od insussistente già al momento della concessione del credito stesso.
Nondimeno rimane uno spazio di tutela di un credito siffatto, individuato dalla situazione in cui anche la garanzia residua sia posta a rischio di esistenza da comportamenti della società debitrice che risultino direttamente lesivi della garanzia stessa o, più in generale e comunque, della propria integrità patrimoniale. In tal caso infatti ogni possibilità di adempimento, per quanto eventuale, viene ad essere eliminata.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)