Finanziamento soci e pagamenti del socio garante
L’art. 2467 c.c. trova applicazione ai finanziamenti dei soci in favore della società in qualunque forma effettuati, cioè con riferimento a tutti i casi in cui un socio in quanto tale si trovi nella posizione di creditore della società, quale che sia lo schema giuridico che abbia sortito tale effetto. L’art. 2467 c.c. è applicabile alle garanzie prestate dai soci in favore della società, cui sia seguito il pagamento da parte del socio e la conseguente acquisizione, da parte sua, della posizione di creditore della società non rilevando se di regresso o di surroga. A tal fine la sussistenza dei presupposti per la postergazione indicati nel comma 2 va valutata non al momento in cui il socio è diventato effettivamente creditore della società a seguito del pagamento del debito sociale ma bensì al momento in cui è stata prestata la garanzia che ha consentito che il terzo erogasse il finanziamento alla società.