Finanziamento soci ed eccezione di postergazione
Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza la postergazione legale derivante dall’anomalia del finanziamento nella situazione di crisi dell’impresa descritta dall’art. 2467 c.c. si traduce, anche nel corso della vita della società, in una vera e propria causa di inesigibilità del credito del socio verso la società sino all’avvenuto soddisfacimento di tutti gli altri creditori ma il socio finanziatore può pretendere dalla società il rimborso anche prima che tutti i creditori beneficiari della postergazione siano stati soddisfatti, se la società ha superato la situazione di difficoltà economico-finanziaria che aveva reso anomalo il finanziamento.
Ai fini della valutazione di fondatezza dell’eccezione di postergazione è necessario verificare la sussistenza delle condizioni della postergazione legale al momento dell’erogazione del finanziamento oltre che la loro persistenza sino al momento della richiesta di restituzione.
L’onere della prova dell’esistenza e persistenza della causa di inesigibilità del credito in questione grava ovviamente sulla società debitrice, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)