Forma dell’accordo tra soci della holding di fatto
L’accordo intercorso fra una pluralità di soggetti volto alla gestione “in comune” di una società già esistente solo fra alcuni di essi va qualificato come “holding di fatto”. A riguardo, non è prescritta la forma scritta per la conclusione dell’accordo sociale, essendo gli accordi in cui esso si sostanzia destinati ad operare solo sul piano obbligatorio tra i soci, così come fra fiduciante e fiduciario, impegnando quest’ultimo a determinati comportamenti, relativi alla gestione ed eventualmente al trasferimento della quota sociale.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Edoardo Cecchinato
Avvocato presso il Foro di Venezia. Dottorando in Diritto dell'Economia presso il Corso di Dottorato in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova.(continua)