Frazione nazionale di brevetto europeo ed internazionale e criteri per la valutazione della predivulgazione al pubblico
Il giudice dinanzi al quale viene fatta valere la nullità di una domanda di brevetto europeo non ancora concesso, privo di giurisdizione al momento della domanda ha, per l’applicazione del principio della “perpetuatio iurisdictionis”, la giurisdizione sull’azione proposta qualora venga pubblicata la concessione del brevetto in corso di causa, che comporta il sopravvenire di una condizione dell’azione.
Ai sensi dell’art.55 CPI, cosi’ come modificato dal D.Lgs.vo 13.8.10 n.131 (che ha modificato anche l’art.46, 3°c., CPI), la domanda internazionale depositata ai sensi del trattato di cooperazione in materia di brevetti e contenente la designazione o l’elezione dell’Italia, equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l’Italia e ne produce gli effetti ai sensi ed alle condizioni previste per le domande Euro-PCT.
Non si ha alcuna tardività nella proposizione (in I memoria ex art.183 c.p.c.) della domanda di nullità di un
brevetto europeo, non trattandosi di una “mutatio libelli”, ma di un’“emendatio”, qualora l’attore abbia già proposto nell’atto introduttivo l’azione contro la domanda del medesimo brevetto ma internazionale. La specifica connessione normativa tra il brevetto internazionale e quello europeo esclude che, proposta una domanda relativamente al primo, la successiva avente ad oggetto il secondo possa essere qualificata quale “mutatio
libelli”.
Al fine di individuare il “prior use” nell’ambito di una esposizione al pubblico precedente alla registrazione, le metodiche utilizzate dall’Ufficio Brevetti Europeo richiedono necessariamente la possibilità per i membri del pubblico di acquisire conoscenza diretta della materia oggetto del brevetto, il che non avviene se il meccanismo di funzionamento è nascosto alla vista del pubblico. Premesso che autorevole pensiero reputa che la divulgazione
delle conoscenze presuppone l’accessibilità ad una pluralità indeterminata di persone, cio’ che rileva è che non vi è divulgazione quando il nuovo trovato sia stato semplicemente visto da terzi ai quali non siano state fornite notizie idonee alla realizzazione dello stesso.