Fumus boni juris della descrizione e criteri di valutazione della contraffazione in materia di modelli di design
Il procedimento di descrizione è volto ad assicurare la prova necessaria o utile nel futuro giudizio di merito e, quindi, tenuto conto dello scopo perseguito, il fumus va apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova e, solo in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca la tutela. Sotto quest’ultimo profilo è dunque sufficiente che la domanda si presenti come plausibile, anche tenuto conto degli elementi di prova degli illeciti denunciati.
La contraffazione di modelli di design postula la riproduzione da parte di un terzo delle linee o caratteristiche più significative del modello registrato, tale da non suscitare nell’”utilizzatore informato” un’impressione generale diversa. Il modello deve presentare i requisiti della novità e dell’individualità rispetto ai modelli divulgati anteriormente alla domanda di registrazione. Tenuto conto del settore molto affollato e considerato che la valutazione di contraffazione va fatta alla stregua dell’utilizzatore informato, con un elevato grado di conoscenze del settore di riferimento, va escluso il fumus boni iuris della contraffazione in presenza di rilevanti elementi di differenziazione, tali da generare “nell’utilizzatore informato” una impressione generale diversa rispetto a quella prodotta dal modello registrato. Il riferimento all’utilizzatore informato comporta, invero, che differenziazioni non percepibili con immediatezza da un consumatore occasionale siano ritenute sufficienti per escludere la contraffazione, rendendo rilevanti variazioni significative, soprattutto quando i beni appartengano a settori affollati.
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Carmine Di Benedetto
Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)