Funzione attrattiva e pubblicitaria del marchio. Competenza territoriale
Il marchio, quale bene dotato di un proprio autonomo valore economico, deve considerarsi asset dell’impresa in grado di assolvere alla funzione attrattiva e pubblicitaria, a prescindere dalla sua tradizionale funzione distintiva: in quanto tale esso è ritenuto possibile oggetto di aggressione anche da parte di un soggetto non concorrente con il titolare del segno e nel corso dell’esercizio dell’attività economica (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’inserimento materiale del marchio denominativo e figurativo di un istituto di credito in un articolo su un sito web, lesivo dell’immagine dell’istituto, cagionasse un pregiudizio proprio a alla capacità attrattiva e pubblicitaria del marchio presso il mercato. Il criterio del forum commissi delicti deve essere inteso non solo quale luogo ove si è verificato il fatto generatore dell’evento dannoso, ma altresì come quello in cui si è verificato il danno; pertanto, deve ritenersi competente per le condotte lesive della reputazione altrui realizzate via web anche il giudice del luogo ove ha il domicilio o la sede il danneggiato.