Funzione della descrizione e delle rivendicazioni nell’azione di accertamento (negativo) di non interferenza di un’invenzione con altra tutelata da bevetto
In materia di brevetti, la descrizione ha la funzione di informazione tecnica, mentre le rivendicazioni hanno il fine di precisare l’oggetto del brevetto. Ne consegue che l’ampiezza dell’esclusiva tetelata dal brevetto deve trarsi senz’altro dalle rivendicazioni, interpretate, ma non integrate, dalla descrizione e dai disegni. L’esclusiva era (prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 30/2005) ed è riservata a quanto contestualmente descritto e rivendicato: solo in tal modo, infatti, si realizzano pienamente le finalità del regime brevettuale, teso al contemperamento di due opposte esigenze, quella della generalità dei consociati ad apprendere e utilizzare liberamente i risultati del progresso tecnico, e quella del titolare del diritto allo sfruttamento esclusivo per il periodo in cui questo è consentito. La descrizione, in quest’ottica, svolge una funzione di dimostrazione tecnica della sussistenza di una invenzione, ed altresì di divulgazione della stessa, anche con riguardo al periodo nel quale verrà a scadere la eventuale privativa, e deve essere chiara e completa, cosicché ogni persona esperta del ramo possa attuarla; le rivendicazioni hanno invece natura di dichiarazioni di volontà del soggetto avente diritto al brevetto, ed il fine di delimitare la protezione accordata.