Funzione individualizzante della forma esterna di un prodotto e imitazione servile
Nell’ambito di tutela degli “altri segni distintivi” ex art. 1, co. 1, c.p.i. si deve ricomprendere tutto ciò che è idoneo ad assumere funzione individualizzante, compresa la forma esterna di un prodotto, se essa sia tale da indurre i consumatori a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. Nell’imitazione servile può assumere rilevanza un carattere distintivo della forma del prodotto, il quale, anche se non idoneo ad essere tutelato come marchio di forma, tuttavia sia tale da individuare la provenienza del prodotto da una determinata impresa. Rientra nella competenza delle sezioni specializzate di diritto industriale anche la cognizione di questioni attinenti a forme tutelabili non con la registrazione di un marchio di forma, ma attraverso il divieto dell’imitazione servile, trattandosi sempre di tutela di segni distintivi, che si differenziano tra loro principalmente per l’intensità del carattere distintivo.