Fusione e azione individuale dei soci. Società fiduciaria e legittimazione ad agire per il risarcimento del danno
In seguito a una fusione tra società, i soci di una delle società fuse non possono agire asserendo l’irragionevolezza della scelta della fusione per far valere danni diretti della propria sfera patrimoniale. L’eventuale danno rileva direttamente nel patrimonio della società e solo di riflesso in quello dei singoli azionisti.
Gli azionisti che agiscono in risarcimento del danno nei confronti della società risultante da una fusione ex art. 2504-quater per l’asserita irragionevolezza del rapporto di concambio non hanno necessità di dedurre la permanenza del vincolo societario oltre il periodo di rilevanza, durante il quale la fusione si è perfezionata, ma unicamente di provare la propria condizione di soci durante il periodo di rilevanza.
Istituzionalmente anche nei confronti dei terzi le società fiduciarie non sono proprietarie dei titoli azionari loro affidati in gestione in virtù della disciplina legislativa che le regola. Non entrando i titoli azionari a far parte del patrimonio della società fiduciaria (tanto da non essere aggredibili da parte dei creditori della stessa) la loro proprietà non può che appartenere effettivamente al fiduciante, spettando alla società fiduciaria soltanto la legittimazione ad esercitare i diritti connessi alla partecipazione societaria (Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che in relazione ad una richiesta di risarcimento del danno per irragionevolezza del rapporto di concambio da fusione adottato, l’eventuale danno si rifletta direttamente nella sfera patrimoniale del fiduciante, il quale è dunque legittimato ad agire direttamente per il risarcimento).