Fusione per incorporazione in danno ai creditori
Qualora, in seguito ad avvenuta fusione per incorporazione tra due società, il creditore particolare della società incorporata voglia dimostrare che tale fusione è stata compiuta in suo danno (sì da confondere il patrimonio della società posto a garanzia del suo credito con quello incapiente della incorporante), data la natura aquiliana della domanda, è onere del creditore attore dimostrare – sia pur in via presuntiva – tutti gli elementi anche soggettivi dell’illecito, ivi compreso il nesso eziologico della condotta commissiva ed omissiva rimproverata ai diversi convenuti col danno lamentato (perdita dell’intero credito).
Non sussiste la suddetta prova quando:
– quanto alla condotta e al suo elemento soggettivo, ragioni assolutamente non pretestuose anche a livello di economia di gruppo sorreggevano comunque la fusione;
– e quanto al nesso di causa fra il supposto illecito e il danno finale patito dalla creditrice attrice, quando, per esempio:
i. il creditore manchi di ricorrere in opposizione alla fusione ex art. 2503;
ii. la società incorporata presentava ante fusione un monte-debiti verso i propri fornitori che verosimilmente non sarebbe stata in grado in pagare;
iii. il creditore abbia accettato di proseguire i rapporti con la società incorporante.