Giudice del registro. Cancellazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata
Non è condivisibile l’orientamento di cui alla direttiva emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia in data 29 aprile 2015 – secondo la quale l’ufficio del registro dovrebbe avviare il procedimento d’ufficio per la cancellazione dell’iscrizione dell’indirizzo pec del soggetto se tale indirizzo risulti inesistente – la quale, evidentemente, sovrappone le fattispecie disciplinate rispettivamente dagli artt. 2190 e 2191 c.c.
E’ possibile procedere alla cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 2191 c.c. solo quando l’iscrizione di cui si chiede la cancellazione è intervenuta in difetto dei presupposti di legge e, cioè, quando essa si presenta ab origine illegittima: la cancellazione opera retroattivamente, rimuovendo ex tunc gli effetti dell’iscrizione cancellata prodottisi medio tempore, anche perché, diversamente, si finirebbe con l’attribuire a tutte le iscrizioni, anche a quelle non veritiere, il valore di pubblica fede (nel caso di specie, il Giudice del Registro, constatato che non risultava dalla documentazione in atti che l’iscrizione dell’indirizzo pec fosse avvenuto in assenza dei presupposti di legge in quanto, e dovendo presumersi che, al momento dell’iscrizione, quell’indirizzo pec fosse attivo, ha disposto non la cancellazione dell’iscrizione della pec con effetti ex tunc, ma l’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dell’indirizzo pec).