Giudizio di ammissibilità della querela di falso incidentale endoprocessuale
Anche nell’articolazione fra giudice istruttore e giudice collegiale della querela incidentale sollevata nel medesimo giudizio di merito è pienamente vigente il principio generale di cui all’art. 178 co. 1° c.p.c., secondo cui sono riproponibili e quindi devolute al collegio senza necessità di impugnazione tutte le questioni risolte con ordinanza (purché, come nella specie, revocabile) dal giudice nelle pregressi fasi del processo: in tema di querela di falso, benché il dettato normativo affidi all’istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell’atto inciso dalla querela e sull’ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso al collegio il riesame di tali presupposti, atteso che l’ordinanza dell’istruttore -non suscettibile di passare in giudicato- è comunque suscettibile di riesame sia quanto ai suoi requisiti formali che nel merito della rilevanza del documento querelato di falso.