Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su cambiale: competenza territoriale e validità della procura rilasciata al difensore
In materia di titoli di credito fondati su cambiale, al fine di individuare la competenza territoriale ad emettere il decreto ingiuntivo per mancato pagamento dell’importo indicato, il luogo di emissione dei titoli cambiari rileva per determinare il foro in quanto criterio facoltativo ex art. 20 c.p.c., ma esso non vale tuttavia ad escludere la competenza degli altri fori determinabili secondo le regole generali ex art. 18 e ss. c.p.c..
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena in cui il Giudice non deve limitarsi a esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve bensì procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall’opponente per contestare quest’ultima. Di conseguenza, l’invalidità della procura rilasciata per il precedente giudizio monitorio dall’ingiungente al suo difensore per agire unicamente nei confronti del debitore principale, ma non verso il debitore secondario – garante del primo -, non inficia la validità della procura rilasciata dall’ ingiungente convenuto nel giudizio di opposizione per agire nei confronti di entrambi i debitori, qualora – come nel caso in esame – essa sia stata apposta in calce alla comparsa di costituzione dell’ingiungente convenuto.
Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante la “sanatoria” del vizio derivante dal mancato conferimento di valida procura per il procedimento monitorio nei confronti del debitore secondario – garante di quello principale – avvenuto tramite il conferimento di una valida procura nei confronti di entrambi i debitori nel giudizio di opposizione, il detto vizio ha costituito un motivo di opposizione che ha trovato accoglimento, con la conseguente non configurabilità del presupposto della totale soccombenza richiesto nell’interpretazione dell’art. 96.3 c.p.c.. Perciò, la domanda del convenuto ingiungente per responsabilità aggravata ex art. 96.3. c.p.c. non può trovare accoglimento.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Edoardo Badiali
Edoardo è specializzato in diritto della proprietà intellettuale, settore in cui ha conseguito un LL.M. presso il King's College di Londra, con borsa di studio. Ha sempre collaborato con studi legali specializzati...(continua)