Giudizio per ottenere la revoca degli amministratori di un s.a.s.
Poiché l’art. 2319 c.c. prescrive che “per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato dall’art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto”, ne consegue che tutti i soci accomandatari, proprio perché devono esprimersi in senso unanime per la nomina e la revoca dell’amministratore, e ciò evidentemente in ragione della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, hanno tutti del pari diritto ad interloquire nel procedimento giudiziale instaurato per ottenere la revoca dell’amministratore.