Giurisdizione del giudice italiano in caso di pluralità di convenuti domiciliati in diversi paesi membri
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE n. 1215/2012, in caso di pluralità di convenuti domiciliati in diversi paesi membri, essi possono essere convenuti insieme davanti all’autorità giudiziaria del luogo in cui uno solo di essi è domiciliato se tra le domande esiste un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica, onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata. il vincolo di connessione tra le domande proposte nei confronti di più convenuti, quindi, costituisce il presupposto processuale perché operi la disposizione derogatoria contenuta nell’anzidetto art. 8 del Regolamento UE n. 1215/2012, implicando la concentrazione della competenza giurisdizionale dinanzi al giudice del luogo ove è domiciliato uno dei convenuti.
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Davide Micella
Laureato con il massimo dei voti e lode presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, collabora con lo studio notarile "Ricci e Radaelli - Notai Associati".(continua)