Giurisdizione su una domanda di accertamento negativo di concorrenza sleale

Una questione di giurisdizione sorta in merito a una contestazione di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. deve essere risolta ai sensi del criterio di competenza speciale previsto “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” dall’art. 7, n. 2, del Regolamento UE n. 1215/2012, che riconosce come competente “l’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, da intendersi sia come il luogo dove si è concretizzato il pregiudizio sia come il luogo dove si è verificato l’evento generatore del danno.

In ipotesi di inadempimento contrattuale,  l’art. 4, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 593/2008 prevede che, in assenza di una scelta di legge da parte delle parti, alle obbligazioni contrattuali debba essere applicata la legge dello Stato nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale. Qualora l’illecito lamentato sia qualificato come violazione del principio di leale concorrenza e dunque come extracontrattuale, ma si ritenga che l’illecito presenti comunque uno stretto collegamento con un contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, paragrafo 2, e 4, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 864/2007, trova applicazione la legge che regola il rapporto contrattuale.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code