Gli atti amministrativi contenenti dati tecnici non inficiano il requisito di novità del brevetto
Gli atti e le determinazioni amministrative scambiati tra due agenzie regionali ed aventi ad oggetto un’invenzione tecnica non necessariamente invalidano un brevetto, asseritamente analogo, registrato da un terzo in un momento successivo. Infatti, affinché sia riscontrata una nullità per difetto del requisito della novità estrinseca ex art. 46 c.p.i., deve accertarsi che tali documenti fossero destinati ad un numero indeterminato di persone competenti a comprendere e riprodurre l’invenzione, e contenessero una specifica illustrazione delle caratteristiche tecniche dell’invenzione e non una semplice e generica descrizione del trovato.
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Pier Paolo Picarelli
Avvocato | DottorandoAvvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)