27 Giugno 2018

I canoni ermeneutici nell’interpretazione delle clausole contrattuali

Per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, la sussistenza di elementi letterali tra loro non coerenti contenuti addirittura nella stessa clausola contrattuale determina la necessità di ricostruire la volontà delle contraenti non solo sulla base del dato testuale ma anche per mezzo dei vari canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.

Il principio di buona fede di cui all’art. 1366 c.c. consente di escludere – mediante comportamento improntato a lealtà e a salvaguardia dell’altrui interesse – interpretazioni delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale.

Laddove, non risultino sufficienti i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1366 c.c., sopperisce il criterio residuale dettato dall’art. 1371 c.c. il quale, per il caso di perdurante oscurità del contratto, dispone che l’accordo debba essere interpretato nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti. Il riferimento all’equità di cui a tale norma comporta il richiamo all’equivalenza, in opposizione al concetto d’iniquità che nell’applicazione giurisprudenziale viene invocato per dire sproporzione di valori (art 1349 e 1450 c.c).

In mancanza di elementi che indichino un maggior favore per la posizione di una delle due parti deve ritenersi che il contratto sia quello di scambio ideale, in cui il valore delle due prestazioni sarà identico. Da ciò consegue che non viene violata l’autonomia dei contraenti quando per interpretare il negozio gli stessi vengano trattati assumendo che ognuno di essi sia un uomo medio disposto a contrarre secondo mercato e non disposto a contrattare in perdita.

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Alice Garlisi

Alice Garlisi

Laureata presso l'Università degli Studi di Milano nel 2016, con una tesi in diritto della proprietà intellettuale. Abilitata all'esercizio della professione forense presso il foro di Milano. Si occupa di proprietà...(continua)

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