I limiti all’insindacabilità del merito gestorio

In nessun caso è dato sindacare il merito gestorio, ossia le singole scelte amministrative e gestionali, purché rette da criteri di ragionevolezza. L’obbligazione contratta dall’amministratore, come pure del liquidatore, è di natura professionale, trattandosi di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che non sono addebitabili agli amministratori o ai liquidatori gli esiti infausti di una scelta gestionale, purché questa sia stata posta in essere secondo criteri di ragionevolezza, previa assunzione di ogni elemento conoscitivo utile alla stessa, da valutarsi ex ante, ossia sulla base delle circostanze note al momento delle condotte in esame.

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Francesco Ilari

Francesco Ilari

Counsel presso van Berings

Per molti anni sono stato associate presso la sede Milanese di una boutique italiana, maturando una consistente esperienza nel contenzioso societrario. Attualmente sono responsabile del contenzioso presso la sede di...(continua)

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