I presupposti del boicottaggio secondario
Il boicottaggio (c.d. secondario) rappresenta un illecito anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. i cui presupposti sono integrati qualora siano dimostrate: (a) la forza contrattuale dell’impresa boicottante (non essendo necessario, invece, il ricorrere di una posizione dominante, a differenza del boicottaggio c.d. primario); (b) l’“intesa” tra il boicottante e altri operatori del mercato, se pur in senso lato, atteso che il “patto” può ridursi all’esistenza di pressioni e insistenze esercitate dal boicottante sugli altri operatori; e (c) la finalità solo escludente della condotta a danno del boicottato, la quale si manifesta in particolare nell’indifferenza del comportamento rispetto alla qualità dell’offerta dei servizi/prodotti del boicottante. Il boicottaggio (c.d. secondario) può essere oggetto di tutela cautelare ante causam sotto forma di inibitoria assistita da c.d. astreinte. Può sussistere un rapporto concorrenziale anche fra imprese che operano su livelli economici diversi, ad esempio tra il produttore e il commerciante di un identico bene.