17 Aprile 2018

I requisiti della tutela del format televisivo come opera dell’ingegno

La tutela del format quale opera dell’ingegno trova il suo presupposto e il suo limite nel livello di elaborazione dell’idea, per come la stessa è stata espressa in forma scritta, e nella possibilità di attuare detta idea in una diversa forma espressiva (e segnatamente quella audiovisiva) secondo il “canovaccio” costituito proprio dal format.

In termini pratici, il format potrà dirsi tutelabile solo laddove individui con sufficiente precisione i contenuti delle relative opere derivate, e potrà dirsi attuato (o plagiato) solo laddove i suoi contenuti, riconducibili a titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi, siano incorporati nell’opera audiovisiva che ne è derivata, a condizione che detti contenuti posseggano il carattere creativo richiesto dall’art. 1 della L. 22 aprile 1941, n. 633.

Per stabilire se il format di un programma televisivo integri gli estremi dell’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, pur dovendosi prescindere da un’assoluta novità e originalità di esso nell’ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è possibile – in assenza di una definizione normativa – aver riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l’opera deve presentare, come elementi qualificanti, articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma.

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Massimo Bacci

Massimo Bacci

Avvocato

Avvocato iscritto al foro di Prato. Laureato con Lode in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze; LLM in Intellectual Property; Master in Diritto Privato Europeo e della Cooperazione Internazionale; Corso...(continua)

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